Età del Consenso

Età del consenso per i rapporti sessuali consensuali: il codice penale italiano non distingue tra rapporti omosessuali o eterosessuali; in entrambi i casi sono puniti gli atti sessuali, anche se consensuali, con minori di anni 14, eccetto il caso in cui a compierli sia una persona minore di anni 18. In tal caso, però, la differenza d’età tra le due persone non dev’essere superiore ai 3 anni, e la persona più giovane deve comunque aver compiuto 13 anni. Gli atti sessuali compiuti da persone entrambe minori di quattordici anni non sono comunque punibili, data l’età.
Nel caso in cui a compiere gli atti sessuali consensuali sia un ascendente, un genitore anche adottivo, o la persona che convive col genitore, il tutore o un’altra persona a cui il minore è affidato per varie ragioni, o che per altri motivi conviva col minore, il ragazzo o la ragazza deve avere compiuto 16 anni, altrimenti si commette un reato.

Ricapitolando:

  • dai 14 anni in generale
  • sotto i 14 anni: se entrambe le persone sono minori di 14 anni
  • dai 13 anni: se l’altra persona non ha più di 16 anni
  • dai 16 anni se l’altra persona non è un ascendente, un genitore anche adottivo, o la persona che convive col genitore, il tutore o un’altra persona a cui il minore è affidato per varie ragioni, o che per altri motivi conviva col minore

Ricordate che, tranne nei casi specifici riportati sopra, gli atti sessuali anche consensuali con minori di anni 14 sono gravemente puniti, e il fatto di non sapere l’età dell’altra persona non vale come scusante agli effetti penali!